Art. 7
Chiusura delle attività di pesca
In vigore dal 12 ago 2010
Chiusura delle attività di pesca
1. Quando la percentuale di novellame in un campione di cui all’, paragrafo 3, lettera a), raggiunge il livello limite, lo Stato membro costiero interessato vieta in quella zona la pesca praticata con attrezzi da pesca diversi da:
a)
reti da traino pelagiche, reti a circuizione, reti da posta derivanti ed esche «jigger» per la cattura di aringhe, sgombri e sugarelli;
b)
nasse;
c)
draghe da pettinidi; e
d)
reti da imbrocco,
conformemente all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. La zona da sottoporre a chiusura a norma del paragrafo 1 è definita sulla base dei seguenti criteri:
a)
la zona è delimitata da 4, 5 o 6 punti coordinati;
b)
il punto mediano dell’operazione o delle operazioni di pesca i cui campioni sono risultati superiori alla soglia è uguale al punto mediano della zona di divieto;
c)
quando la zona è stata vietata in base ad un campione ed è situata fuori delle acque fino a 12 miglia dalla linea di base dello Stato membro costiero, essa ha una superficie di 50 miglia quadrate.
3. La chiusura in tempo reale di cui al paragrafo 1:
a)
entra in vigore 12 ore dopo la decisione dello Stato membro interessato; e
b)
si applica per 21 giorni, al termine dei quali cessa automaticamente di essere applicabile alla mezzanotte (UTC).
4. Se la zona da sottoporre a chiusura include zone sotto la giurisdizione o la sovranità di paesi terzi limitrofi, lo Stato membro costiero interessato informa senza indugio tali paesi terzi.
Storico versioni
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