Art. 8

Informazione

In vigore dal 12 ago 2010
Informazione 1.   Ai fini dell’articolo 53, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, lo Stato membro costiero rende disponibili senza indugio i dettagli della chiusura in tempo reale decisa a norma dell’ sul proprio sito web e informa di tale chiusura: a) le navi che si trovano in prossimità della zona; b) la Commissione; c) i centri di controllo della pesca (CCP) di cui all’ del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione (4); e d) gli altri Stati membri e paesi terzi i cui pescherecci sono autorizzati ad operare nella zona interessata. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i loro CCP informino le navi battenti la loro bandiera interessate dalla chiusura in tempo reale. 3.   Ai fini dell’articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009, lo Stato membro costiero interessato fornisce alla Commissione, su richiesta, i resoconti dettagliati dei campionamenti e le motivazioni della chiusura in tempo reale decisa a norma dell’.
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