Art. 8
Informazione
In vigore dal 12 ago 2010
Informazione
1. Ai fini dell’articolo 53, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, lo Stato membro costiero rende disponibili senza indugio i dettagli della chiusura in tempo reale decisa a norma dell’ sul proprio sito web e informa di tale chiusura:
a)
le navi che si trovano in prossimità della zona;
b)
la Commissione;
c)
i centri di controllo della pesca (CCP) di cui all’ del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione (4); e
d)
gli altri Stati membri e paesi terzi i cui pescherecci sono autorizzati ad operare nella zona interessata.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i loro CCP informino le navi battenti la loro bandiera interessate dalla chiusura in tempo reale.
3. Ai fini dell’articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009, lo Stato membro costiero interessato fornisce alla Commissione, su richiesta, i resoconti dettagliati dei campionamenti e le motivazioni della chiusura in tempo reale decisa a norma dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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