Art. 5
Definizione del novellame
In vigore dal 12 ago 2010
Definizione del novellame
Ai fini del presente regolamento si considerano «novellame»:
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gli esemplari di merluzzo bianco di dimensioni inferiori a 35 cm,
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gli esemplari di eglefino di dimensioni inferiori a 30 cm,
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gli esemplari di merluzzo carbonaro di dimensioni inferiori a 35 cm,
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gli esemplari di merlano di dimensioni inferiori a 27 cm.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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