Art. 5

Definizione del novellame

In vigore dal 12 ago 2010
Definizione del novellame Ai fini del presente regolamento si considerano «novellame»: — gli esemplari di merluzzo bianco di dimensioni inferiori a 35 cm, — gli esemplari di eglefino di dimensioni inferiori a 30 cm, — gli esemplari di merluzzo carbonaro di dimensioni inferiori a 35 cm, — gli esemplari di merlano di dimensioni inferiori a 27 cm.
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