Art. 4

Livello limite di catture

In vigore dal 12 ago 2010
Livello limite di catture 1.   Il livello di catture che determina la chiusura in tempo reale delle attività di pesca, di cui all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1224/2009, è pari al 15 %, in peso, di novellame rispetto al totale delle quattro specie di cui all’, presente in un’unica retata. 2.   Tuttavia, se il quantitativo di merluzzo bianco nel campione è superiore al 75 % del totale delle quattro specie in un’unica retata, il livello limite di catture è fissato al 10 %, in peso, di novellame rispetto al totale delle quattro specie presente in un’unica retata.
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