Art. 6
In vigore dal 20 lug 2010
1. Nel caso del frumento tenero di qualità alta, le domande di titolo di importazione sono ammissibili solo se il richiedente:
a)
indica nella casella 20 del titolo d’importazione la qualità da importare;
b)
si impegna per iscritto a costituire presso l’organismo competente interessato, il giorno dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una cauzione specifica aggiuntiva alle cauzioni previste dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (6).
La cauzione aggiuntiva di cui al primo comma, lettera b), è pari a 95 EUR/t. Tuttavia, se il titolo d’importazione è corredato di certificati di conformità rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e dalla Canadian Grain Commission (CGC), come indicato all’, paragrafo 2, lettera b) o c), non è richiesta alcuna cauzione aggiuntiva. In questo caso, la domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano, nella casella 24, l’indicazione del tipo di certificato di conformità e il numero di quest’ultimo.
2. Nel caso del frumento duro, le domande di titolo di importazione sono ammissibili solo se il richiedente:
a)
indica nella casella 20 del titolo d’importazione la qualità da importare;
b)
si impegna per iscritto a costituire presso l’organismo competente interessato, il giorno dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica, una cauzione specifica aggiuntiva alle cauzioni previste dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, se il dazio all’importazione per la qualità indicata alla casella 20 del certificato d’importazione non è il più elevato della categoria in cui rientra il prodotto in questione.
L’importo della cauzione aggiuntiva di cui al primo comma, lettera b), è pari alla differenza, alla data di accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica, fra il dazio più elevato e il dazio applicabile alla qualità indicata, maggiorata di un supplemento di 5 EUR/t. Tuttavia, se il dazio all’importazione applicabile alle differenti qualità di frumento duro è pari a zero, non è richiesto l’impegno scritto di cui al primo comma, lettera b).
Se il titolo d’importazione è corredato di certificati di conformità rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e dalla Canadian Grain Commission (CGC), come indicato all’, non è richiesta alcuna cauzione aggiuntiva. In questo caso, il titolo d’importazione reca, nella casella 24, l’indicazione del tipo di certificato di conformità.
3. In caso di sospensione dei dazi doganali all’importazione per tutte le categorie qualitative di frumento tenero in virtù dell’articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la cauzione aggiuntiva di 95 EUR/t di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è richiesta per l’intero periodo in cui si applica la sospensione dei dazi.
Storico versioni
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