Art. 2

In vigore dal 20 lug 2010
1.   I dazi all’importazione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i prodotti dei codici NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 e 1007 00 90 , escluso l’ibrido destinato alla semina, vengono calcolati quotidianamente, ma sono fissati dalla Commissione il 15 e l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese, per essere applicati rispettivamente a decorrere dal 16 del mese e dal primo giorno del mese successivo. Se il 15 è un giorno non lavorativo per la Commissione, i dazi sono fissati il giorno lavorativo precedente il 15 del mese in questione. Tuttavia, se nel corso del periodo di applicazione del dazio così fissato la media calcolata dei dazi all’importazione si discosta di 5 EUR/t o più dal dazio fissato, viene apportato un opportuno adeguamento. 2.   Il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione corrisponde alla media dei prezzi rappresentativi cif all’importazione giornalieri, determinati in base al metodo previsto all’, stabiliti nel corso delle due settimane precedenti. Ai fini della fissazione e degli adeguamenti, la Commissione non tiene conto dei dazi all’importazione giornalieri utilizzati per la fissazione precedente. Il prezzo d’intervento da prendere in considerazione per calcolare i dazi è quello del mese di applicazione del dazio all’importazione. 3.   I dazi all’importazione fissati conformemente alle disposizioni del presente regolamento si applicano fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione. Dopo ogni fissazione o adeguamento la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i dazi all’importazione e gli elementi utilizzati per il relativo calcolo. 4.   Se il porto di sbarco nell’Unione: a) si trova sul mare Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o sul Mar Nero e se le merci giungono attraverso l’oceano Atlantico o attraverso il Canale di Suez, la Commissione applica al dazio all’importazione una diminuzione pari a 3 EUR/t; b) si trova sulle coste atlantiche della penisola iberica, sulle coste del Regno Unito, dell’Irlanda, della Danimarca, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Polonia, della Finlandia o della Svezia e se le merci giungono attraverso l’oceano Atlantico, la Commissione applica al dazio all’importazione una diminuzione pari a 2 EUR/t. Le autorità doganali del porto di sbarco rilasciano un certificato che attesta la quantità sbarcata di ciascun prodotto, secondo il modello riportato nell’allegato I. La diminuzione del dazio di cui al primo comma è concessa soltanto se detto certificato accompagna la merce fino all’espletamento delle formalità doganali d’importazione.
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