Art. 3
In vigore dal 20 lug 2010
1. I dazi all’importazione sono ridotti di 24 EUR/t per il mais vitreo conforme alle specifiche di cui all’allegato II.
2. Per poter beneficiare della riduzione di cui al paragrafo 1, il mais vitreo deve essere trasformato in un prodotto dei codici NC 1904 10 10 , 1103 13 o 1104 23 entro sei mesi dalla data di immissione in libera pratica.
3. Si applicano le disposizioni sulla destinazione particolare di cui all’articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (5).
4. Fatto salvo l’articolo 293, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 2454/93, l’importatore deve costituire presso l’organismo competente interessato una cauzione aggiuntiva di importo pari a 24 EUR/t per il mais vitreo, tranne quando il titolo d’importazione è corredato di un certificato di conformità rilasciato dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dell’Argentina, di cui all’, paragrafo 2, lettera a) del presente regolamento. In questo caso, la domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano, nella casella 24, l’indicazione del tipo di certificato di conformità e il numero di quest’ultimo.
Se, tuttavia, il dazio applicabile alla data di accettazione dell’immissione in libera pratica è inferiore a 24 EUR per il granturco, l’importo della cauzione è pari all’importo del dazio in causa.
Storico versioni
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