Art. 6
Qualità e pubblicità dei dati
In vigore dal 24 giu 2010
Qualità e pubblicità dei dati
1. Gli Stati membri, gli organismi da essi delegati o, ove opportuno, gli organismi specifici mirano ad assicurare la qualità, la pertinenza, l’accuratezza, la chiarezza, la tempestività e la coerenza dei dati e delle informazioni che essi comunicano alla Commissione.
Nel caso di organismi specifici, i dati e le informazioni comunicati possono essere accompagnati da opportune osservazioni degli Stati membri.
2. La Commissione può pubblicare dati e informazioni ad essa trasmessi ai sensi del presente regolamento, in particolare nelle analisi di cui all’, paragrafo 3, a condizione che dati e informazioni siano pubblicati in forma aggregata e senza che siano diffusi o possano essere dedotti particolari concernenti singole imprese e singoli impianti.
3. Gli Stati membri, la Commissione o gli organismi da essi delegati tutelano ciascuno la riservatezza di dati e informazioni sensibili sotto il profilo commerciale in loro possesso.
Storico versioni
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