Art. 5
Contenuto della comunicazione
In vigore dal 24 giu 2010
Contenuto della comunicazione
1. In merito ai progetti di investimento dei tipi elencati all’allegato, la comunicazione di cui all’ indica, ove opportuno:
a)
il volume di capacità programmata o in costruzione;
b)
il tipo e le caratteristiche principali dell’infrastruttura o le capacità programmate o in costruzione, compresa l’ubicazione dei progetti di trasmissione transfrontaliera, ove pertinente;
c)
l’anno probabile di attivazione;
d)
il tipo di fonti di energia utilizzate;
e)
gli impianti capaci di rispondere alle crisi in materia di sicurezza delle forniture, come impianti che consentano i flussi inversi o il cambio di combustibile; e
f)
l’installazione di sistemi di cattura del carbonio o di meccanismi di messa in conformità per la cattura e lo stoccaggio del carbonio.
2. In merito a eventuali disattivazioni di impianti, la comunicazione di cui all’ precisa:
a)
la natura e la capacità dell’infrastruttura interessata; e
b)
l’anno probabile di disattivazione.
3. Le comunicazioni di cui all’ includono, se del caso, il volume totale delle capacità installate di produzione, trasporto e stoccaggio all’inizio dell’anno di riferimento in questione o il cui funzionamento è interrotto per un periodo superiore a tre anni.
Gli Stati membri, i loro organismi delegati o l’organismo specifico di cui all’, paragrafo 2, lettera b), possono aggiungere alle loro comunicazioni osservazioni pertinenti, ad esempio sui ritardi o sugli ostacoli incontrati alla realizzazione dei progetti di investimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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