Art. 3

Comunicazione dei dati

In vigore dal 24 giu 2010
Comunicazione dei dati 1.   Pur mantenendo proporzionato l’onere amministrativo relativo alla raccolta e alla comunicazione, gli Stati membri o gli organismi a cui essi delegano questo compito, compilano tutti i dati e le informazioni specificati nel presente regolamento a partire dal 1o gennaio 2011 e successivamente ogni due anni. Essi comunicano i dati e le informazioni pertinenti relative al progetto specificati nel presente regolamento alla Commissione nel 2011, che diviene il primo anno di riferimento, e successivamente ogni due anni. Tale comunicazione è effettuata in forma aggregata, salvo per i dati e le informazioni pertinenti relative ai progetti di trasmissione transfrontaliera. Gli Stati membri o i loro organismi delegati comunicano i dati aggregati e le informazioni rilevanti entro il 31 luglio dell’anno di riferimento in questione. 2.   Gli Stati membri o i loro organismi delegati sono esenti dagli obblighi enunciati al paragrafo 1 purché e nella misura in cui, ai sensi della normativa settoriale dell’Unione in campo energetico o del trattato Euratom: a) lo Stato membro in questione o il suo organismo delegato abbiano già comunicato alla Commissione dati o informazioni equivalenti a quelli richiesti dal presente regolamento e abbiano indicato la data della comunicazione e il pertinente atto normativo specifico; o b) un organismo specifico sia incaricato della preparazione di un piano di investimenti pluriennale nelle infrastrutture per l’energia a livello dell’Unione e compili a questo fine dati e informazioni equivalenti a quelli richiesti dal presente regolamento. In questo caso e ai fini del presente regolamento, tale organismo specifico comunica tutti i dati e le informazioni pertinenti alla Commissione.
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