Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 24 giu 2010
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la comunicazione alla Commissione di dati e informazioni sui progetti di investimento in infrastrutture nei settori del petrolio, del gas naturale, dell’energia elettrica, compresa l’energia elettrica da fonti rinnovabili, e dei biocarburanti, nonché sui progetti di investimento connessi alla cattura e allo stoccaggio dell’anidride carbonica prodotta da tali settori.
2. Il presente regolamento si applica ai progetti di investimento dei tipi elencati nell’allegato per i quali i lavori di costruzione o disattivazione sono stati avviati o sui quali è stata presa una decisione finale relativa all’investimento.
Gli Stati membri possono inoltre presentare dati stimati o informazioni preliminari sui progetti di investimento dei tipi elencati nell’allegato per i quali l’avvio dei lavori di costruzione è previsto entro cinque anni o la disattivazione è prevista entro tre anni, ma per i quali non è stata ancora adottata una decisione definitiva di investimento.
Storico versioni
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