Art. 10
Monitoraggio e relazioni
In vigore dal 24 giu 2010
Monitoraggio e relazioni
1. Sulla base dei dati e delle informazioni ricevute e, se opportuno, di eventuali altre fonti di dati, inclusi quelli acquistati dalla Commissione, e tenendo conto delle analisi pertinenti tra cui i piani pluriennali di sviluppo della rete per gas naturale ed energia elettrica, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo e pubblica ogni due anni un’analisi transettoriale dell’andamento strutturale e delle prospettive del sistema dell’energia dell’Unione. Tale analisi mira in particolare a:
a)
individuare potenziali futuri divari tra la domanda e l’offerta di energia, rilevanti in una prospettiva di politica energetica dell’Unione;
b)
individuare gli ostacoli agli investimenti e promuovere le migliori pratiche per superarli; e
c)
aumentare la trasparenza per gli attori di mercato e per i potenziali nuovi operatori sul mercato.
Sulla base di questi dati e informazioni, la Commissione può inoltre fornire le analisi specifiche che essa reputi necessarie o opportune.
2. Nel preparare le analisi di cui al paragrafo 1, la Commissione può farsi assistere da esperti di Stati membri e/o eventuali altri esperti, nonché associazioni professionali con competenze specifiche nel settore interessato.
La Commissione offre a tutti gli Stati membri la possibilità di formulare osservazioni sui progetti di analisi.
3. La Commissione discute delle analisi con i soggetti interessati, quali le REGST dell’energia elettrica e le REGST del gas, il gruppo di coordinamento del gas e il gruppo approvvigionamento petrolio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:617:oj#art-10