Art. 9
Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali
In vigore dal 24 giu 2010
Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali
Il presente regolamento fa salvo il diritto dell’Unione europea e, in particolare, non modifica gli obblighi degli Stati membri in merito al trattamento dei dati personali stabiliti dalla direttiva 95/46/CE o gli obblighi incombenti alle istituzioni e organismi dell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 in relazione al trattamento dei dati personali nell’esercizio delle loro funzioni.
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