Art. 4
In vigore dal 26 apr 2010
Ai fini dell’omologazione CE di veicoli completi alimentati a idrogeno a norma degli della direttiva 2007/46/CE non è applicabile quanto segue:
1)
la direttiva 80/1268/CEE del Consiglio (3);
2)
la direttiva 80/1269/CEE del Consiglio (4) per quanto riguarda i veicoli a idrogeno dotati di motore a combustione interna;
3)
l’allegato I della direttiva 70/221/CEE del Consiglio (5);
4)
l’allegato II, punto 3.3.5, e l’allegato II, appendice 1, punto 4.3.2, della direttiva 96/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6);
5)
l’allegato II, punto 3.2.6, e l’allegato II, appendice 1, punto 1.4.2.2, della direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
Storico versioni
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