Art. 2

Disposizioni amministrative relative all’omologazione CE di un veicolo con propulsione a idrogeno

In vigore dal 26 apr 2010
Disposizioni amministrative relative all’omologazione CE di un veicolo con propulsione a idrogeno 1.   Il costruttore o un suo rappresentante presenta alle autorità competenti in materia di omologazione CE la domanda di omologazione CE per un veicolo con propulsione a idrogeno. 2.   La domanda è basata sul modello di cui al documento d’informazione dell’allegato I, parte 1. Il costruttore fornisce le informazioni di cui alla parte 3 dell’allegato I ai fini della riqualificazione periodica mediante ispezione durante il ciclo di vita del veicolo. 3.   Se i requisiti di cui all’allegato III, parte 1, o all’allegato IV, parte 1, all’allegato V e all’allegato VI sono soddisfatti, l’autorità di omologazione rilascia l’omologazione CE e il numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione indicato all’allegato VII della direttiva 2007/46/CE. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo. 4.   Ai fini del paragrafo 3, l’autorità di omologazione rilascia il certificato di omologazione CE conformemente al modello di cui all’allegato I, parte 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:406:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo