Art. 3
Disposizioni amministrative per l’omologazione CE di componenti e impianti a idrogeno
In vigore dal 26 apr 2010
Disposizioni amministrative per l’omologazione CE di componenti e impianti a idrogeno
1. Il costruttore o un suo rappresentante presenta alle autorità competenti in materia di omologazione CE la domanda di omologazione CE per un tipo di componente o per un impianto a idrogeno.
La domanda è basata sul modello di cui al documento d’informazione dell’allegato II, parte 1.
2. Se i requisiti di cui all’allegato III o all’allegato IV sono soddisfatti, l’autorità di omologazione rilascia l’omologazione CE per il componente a idrogeno e il numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione indicato all’allegato VII della direttiva 2007/46/CE.
Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di componente o impianto a idrogeno.
3. Ai fini del paragrafo 2 l’autorità di omologazione rilascia il certificato di omologazione CE conformemente al modello di cui all’allegato II, parte 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:406:oj#art-3