Art. 8

Disposizioni transitorie

In vigore dal 29 mar 2010
Disposizioni transitorie Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni siano conformi al presente regolamento diciotto mesi dopo la sua entrata in vigore. Se al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento sono in vigore disposizioni in materia di accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi, gli Stati membri garantiscono che tali disposizioni siano rese conformi al regolamento a decorrere dal loro rinnovo o dalla loro scadenza e comunque entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
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