Art. 6
Trasparenza
In vigore dal 29 mar 2010
Trasparenza
1. Quando un’istituzione o un organismo comunitario chiede l’accesso ad un set di dati territoriali o ad un servizio ad essi relativo, gli Stati membri mettono anche a disposizione, su richiesta, informazioni, a fini di valutazione e di utilizzo, sui meccanismi di rilevamento, trattamento, produzione, controllo qualità e ottenimento dell’accesso ai suddetti set di dati territoriali e servizi, qualora tali informazioni supplementari siano disponibili e sia ragionevolmente possibile estrarle e fornirle.
2. Se richiesto, le offerte riguardanti la fornitura di accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi presentate dagli Stati membri alle istituzioni e agli organismi comunitari includono i criteri alla base della definizione delle tariffe e i fattori presi in considerazione.
Storico versioni
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