Art. 7

Tempi di risposta

In vigore dal 29 mar 2010
Tempi di risposta Gli Stati membri forniscono quanto prima l’accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi, e comunque entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, a meno che lo Stato membro e l’istituzione o l’organismo comunitario non abbiano convenuto altrimenti.
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Tempi di risposta (Art. 7 Regolamento (UE) 2010/268) — Testo vigente | Portale Normativo