Art. 3

Valutazione della qualità

In vigore dal 2 feb 2010
Valutazione della qualità 1.   In conformità ai criteri qualitativi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 471/2009, la Commissione (Eurostat) effettua una valutazione annuale della qualità in base agli indicatori e ai requisiti di qualità precedentemente concordati con le autorità statistiche nazionali. 2.   La Commissione (Eurostat) predispone, per ogni Stato membro, una bozza di relazione sulla qualità parzialmente precompilata. Le bozze delle relazioni sulla qualità sono trasmesse agli Stati membri entro il 30 novembre successivo all’anno di riferimento. 3.   Entro otto settimane dal ricevimento delle bozze precompilate delle relazioni sulla qualità gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le loro relazioni debitamente completate. 4.   La Commissione (Eurostat) valuta la qualità delle statistiche trasmesse sulla base dei dati e delle relazioni sulla qualità presentati dagli Stati membri e predispone una relazione di valutazione per ciascuno Stato membro. 5.   La Commissione (Eurostat) elabora e diffonde una sintesi delle relazioni sulla qualità di tutti gli Stati membri. In essa sono contenuti i principali indicatori di qualità e le informazioni raccolte tramite le relazioni sulla qualità.
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