Art. 1
Modalità dello scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali
In vigore dal 2 feb 2010
Modalità dello scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali
1. Senza indugi e al più tardi nel corso del mese successivo al mese in cui le dichiarazioni in dogana sono state accettate o hanno formato oggetto di decisioni da parte delle amministrazioni doganali competenti, le autorità doganali nazionali trasmettono alle rispettive autorità statistiche nazionali le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni basate sulle dichiarazioni doganali depositate presso di esse.
2. A decorrere dalla data di attuazione del meccanismo per lo scambio di dati con mezzi elettronici ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009, le autorità doganali trasmettono quotidianamente copie dei dati delle dichiarazioni depositate presso di esse all’autorità doganale dello Stato membro indicato nella registrazione come:
a)
all’importazione, lo Stato membro di destinazione;
b)
all’esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione.
Senza indugi e al più tardi nel corso del mese successivo al mese in cui le dichiarazioni in dogana sono state accettate o hanno formato oggetto di decisioni da parte delle amministrazioni doganali, l’autorità doganale dello Stato membro di destinazione, all’importazione, e dello Stato membro di effettiva esportazione, all’esportazione, trasmettono alle rispettive autorità statistiche nazionali le registrazioni relative all’importazione e all’esportazione basate su tali dichiarazioni.
3. Qualora i dati statistici già forniti abbiano subito modifiche, le autorità doganali trasmettono alle autorità statistiche nazionali registrazioni rivedute relative alle importazioni e alle esportazioni.
4. Le autorità doganali verificano, su richiesta delle autorità statistiche nazionali, la correttezza e la completezza delle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni che forniscono.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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