Art. 1

Modalità dello scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali

In vigore dal 2 feb 2010
Modalità dello scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali 1.   Senza indugi e al più tardi nel corso del mese successivo al mese in cui le dichiarazioni in dogana sono state accettate o hanno formato oggetto di decisioni da parte delle amministrazioni doganali competenti, le autorità doganali nazionali trasmettono alle rispettive autorità statistiche nazionali le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni basate sulle dichiarazioni doganali depositate presso di esse. 2.   A decorrere dalla data di attuazione del meccanismo per lo scambio di dati con mezzi elettronici ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009, le autorità doganali trasmettono quotidianamente copie dei dati delle dichiarazioni depositate presso di esse all’autorità doganale dello Stato membro indicato nella registrazione come: a) all’importazione, lo Stato membro di destinazione; b) all’esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione. Senza indugi e al più tardi nel corso del mese successivo al mese in cui le dichiarazioni in dogana sono state accettate o hanno formato oggetto di decisioni da parte delle amministrazioni doganali, l’autorità doganale dello Stato membro di destinazione, all’importazione, e dello Stato membro di effettiva esportazione, all’esportazione, trasmettono alle rispettive autorità statistiche nazionali le registrazioni relative all’importazione e all’esportazione basate su tali dichiarazioni. 3.   Qualora i dati statistici già forniti abbiano subito modifiche, le autorità doganali trasmettono alle autorità statistiche nazionali registrazioni rivedute relative alle importazioni e alle esportazioni. 4.   Le autorità doganali verificano, su richiesta delle autorità statistiche nazionali, la correttezza e la completezza delle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni che forniscono.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:92:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo