Art. 2

Compilazione di statistiche europee sulle importazioni e esportazioni di beni

In vigore dal 2 feb 2010
Compilazione di statistiche europee sulle importazioni e esportazioni di beni 1.   Le autorità statistiche nazionali compilano statistiche mensili sulla base: a) delle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni fornite dalle autorità doganali conformemente all’; b) dei dati forniti dagli operatori economici nel caso di semplificazioni delle formalità doganali ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009; c) delle fonti di dati per merci e movimenti specifici ai sensi dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 471/2009. 2.   Le autorità statistiche nazionali compilano statistiche del commercio estero secondo: a) lo Stato membro che le elabora, indicando lo Stato membro che notifica le statistiche del commercio estero a Eurostat; b) il periodo di riferimento; c) il flusso commerciale; d) il valore statistico in valuta nazionale senza decimali; e) la quantità espressa in kg senza decimali; f) la quantità espressa in unità supplementari; g) il codice delle merci; h) lo Stato membro in cui è presentata la dichiarazione doganale; i) all’importazione, lo Stato membro di destinazione. Tuttavia, per le registrazioni all’importazione per le quali non sono disponibili i dati doganali relativi allo Stato membro di destinazione, va indicato il codice del paese «QV» qualora si presuma che lo Stato membro di destinazione sia diverso dallo Stato membro in cui è presentata la dichiarazione doganale; j) all’esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione. Tuttavia, per le registrazioni all’esportazione per le quali non sono disponibili i dati doganali relativi allo Stato membro di effettiva esportazione, va indicato il codice del paese «QV» qualora si presuma che lo Stato membro di effettiva esportazione sia diverso dallo Stato membro in cui è presentata la dichiarazione doganale; k) all’importazione, il paese di origine; l) all’importazione, il paese di provenienza/spedizione. Tuttavia, se il paese di provenienza/spedizione è uno Stato membro, è indicato il paese di origine in caso di origine non comunitaria o, in sostituzione, il codice del paese «QW»; m) all’esportazione, l’ultimo paese di destinazione noto; n) il regime statistico; o) il codice della natura della transazione a una o due cifre. Tuttavia, per le registrazioni per le quali non sono disponibili i dati doganali sulla natura della transazione, va indicato il codice 0 a livello di una cifra; p) all’importazione, il codice del regime di preferenza concesso; q) il modo di trasporto alla frontiera; r) il modo di trasporto interno; s) il contenitore. 3.   Le statistiche contengono adeguamenti in caso di registrazioni trasmesse in ritardo o non integralmente. Gli adeguamenti indicano il valore statistico disaggregato almeno per paese associato, codice delle merci a livello di capitolo della nomenclatura combinata e periodo di riferimento mensile. Essi sono effettuati sulla base di una solida ed esperta valutazione o di metodi scientifici. 4.   Per singole transazioni di valore inferiore alla soglia statistica gli Stati membri possono elaborare informazioni meno dettagliate di quelle indicate all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 471/2009. Tuttavia, alla Commissione (Eurostat) è trasmesso almeno il valore statistico mensile complessivo delle importazioni e delle esportazioni. 5.   Le statistiche contengono dati soggetti a disposizioni in materia di segreto statistico nello Stato membro che le compila. Le autorità statistiche nazionali segnalano i dati da considerare riservati in modo che possa essere diffuso il maggior numero di informazioni possibile, almeno a livello di capitolo della nomenclatura combinata, a condizione che sia garantita la riservatezza.
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