Art. 4
In vigore dal 26 gen 2010
Il regolamento (CE) n. 376/2008 è così modificato:
1.
l'articolo 37 è sostituito dal seguente:
«Articolo 37
In caso di rilascio di titoli sostitutivi o di estratti sostitutivi, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione:
a)
il numero d'ordine dei titoli sostitutivi o degli estratti sostitutivi rilasciati e il numero d'ordine dei titoli o degli estratti sostituiti a norma degli articoli 35 e 36;
b)
la natura e la quantità dei prodotti in questione, nonché, se del caso, il tasso della restituzione all'esportazione o del prelievo all'esportazione fissati in anticipo.
La Commissione ne informa gli altri Stati membri.»;
2.
all'articolo 40, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi di forza maggiore da essi riconosciuti, fornendo le seguenti informazioni: la natura del prodotto in questione e il relativo codice NC, l'operazione (importazione o esportazione) di cui trattasi, i quantitativi interessati e, secondo i casi, l'annullamento del titolo o la proroga del periodo di validità del titolo stesso, con indicazione della scadenza.
La Commissione ne informa gli altri Stati membri.»;
3.
alla fine del capo IV è aggiunto il seguente articolo 48 bis:
«Articolo 48 bis
Le comunicazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 5, all'articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 37, all'articolo 40, paragrafo 6, e all'articolo 47, paragrafo 3, del presente regolamento sono inviate alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*5).
(*5)
GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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