Art. 3
In vigore dal 26 gen 2010
L'articolo 134 del regolamento (CE) n. 1580/2007 è modificato come segue:
1.
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il regolamento (CE) n. 376/2008 si applica ai titoli di importazione rilasciati ai sensi del presente articolo.»;
5.
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Gli Stati membri comunicano settimanalmente alla Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i quantitativi di mele per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nella settimana precedente, ripartiti per paese terzo di origine, comprese le comunicazioni negative.
I dati di cui al presente paragrafo sono comunicati alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*4).
(*4)
GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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