Art. 3

In vigore dal 26 gen 2010
L'articolo 134 del regolamento (CE) n. 1580/2007 è modificato come segue: 1. il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il regolamento (CE) n. 376/2008 si applica ai titoli di importazione rilasciati ai sensi del presente articolo.»; 5. il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Gli Stati membri comunicano settimanalmente alla Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i quantitativi di mele per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nella settimana precedente, ripartiti per paese terzo di origine, comprese le comunicazioni negative. I dati di cui al presente paragrafo sono comunicati alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*4). (*4)   GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.» "
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