Art. 1

In vigore dal 26 gen 2010
Il regolamento (CE) n. 2336/2003 è così modificato: 1. all', primo comma, le lettere da a) ad f) sono sostituite dalle seguenti: «a) fatto salvo l'articolo 9, terzo comma, del presente regolamento, le importazioni trimestrali provenienti dai paesi terzi, ripartite per codice della nomenclatura combinata e per paese di origine; i paesi di origine sono rappresentati dai codici della nomenclatura dei paesi e dei territori per le statistiche del commercio estero della Comunità di cui al regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (*1); b) fatto salvo l'articolo 9, terzo comma, del presente regolamento, le esportazioni trimestrali verso i paesi terzi, comprendenti eventualmente le esportazioni di alcole di origine non agricola; c) la produzione trimestrale, ripartita per prodotto alcoligeno utilizzato; d) il volume smaltito nel corso del trimestre precedente, ripartito secondo i diversi settori di destinazione; e) le scorte giacenti presso i produttori di alcole, presenti nel proprio territorio alla fine di ogni anno; f) stime riguardanti la produzione dell'anno in corso, da comunicare due volte l'anno, rispettivamente entro il 28 febbraio ed entro il 31 agosto. (*1)   GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6.»;" 2. l' è modificato come segue: a) al primo comma, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) le importazioni trimestrali provenienti dai paesi terzi; c) le esportazioni trimestrali verso i paesi terzi;»; b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le cifre comunicate sono espresse in ettolitri di alcole puro.»; 3. l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Le comunicazioni di cui agli del presente regolamento sono inviate alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*2). Tutte le comunicazioni comprendono anche quelle negative. Le comunicazioni di cui all', primo comma, lettere a) e b), sono inviate solo su richiesta della Commissione, notificata agli Stati membri attraverso il sistema di informazione all'uopo predisposto. (*2)   GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.» " 4. gli allegati da II a VIII sono soppressi.
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