Art. 1
In vigore dal 26 gen 2010
Il regolamento (CE) n. 2336/2003 è così modificato:
1.
all', primo comma, le lettere da a) ad f) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
fatto salvo l'articolo 9, terzo comma, del presente regolamento, le importazioni trimestrali provenienti dai paesi terzi, ripartite per codice della nomenclatura combinata e per paese di origine; i paesi di origine sono rappresentati dai codici della nomenclatura dei paesi e dei territori per le statistiche del commercio estero della Comunità di cui al regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (*1);
b)
fatto salvo l'articolo 9, terzo comma, del presente regolamento, le esportazioni trimestrali verso i paesi terzi, comprendenti eventualmente le esportazioni di alcole di origine non agricola;
c)
la produzione trimestrale, ripartita per prodotto alcoligeno utilizzato;
d)
il volume smaltito nel corso del trimestre precedente, ripartito secondo i diversi settori di destinazione;
e)
le scorte giacenti presso i produttori di alcole, presenti nel proprio territorio alla fine di ogni anno;
f)
stime riguardanti la produzione dell'anno in corso, da comunicare due volte l'anno, rispettivamente entro il 28 febbraio ed entro il 31 agosto.
(*1)
GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6.»;"
2.
l' è modificato come segue:
a)
al primo comma, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b)
le importazioni trimestrali provenienti dai paesi terzi;
c)
le esportazioni trimestrali verso i paesi terzi;»;
b)
il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Le cifre comunicate sono espresse in ettolitri di alcole puro.»;
3.
l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Le comunicazioni di cui agli del presente regolamento sono inviate alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*2).
Tutte le comunicazioni comprendono anche quelle negative.
Le comunicazioni di cui all', primo comma, lettere a) e b), sono inviate solo su richiesta della Commissione, notificata agli Stati membri attraverso il sistema di informazione all'uopo predisposto.
(*2)
GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»
"
4.
gli allegati da II a VIII sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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