Art. 3

In vigore dal 15 dic 2009
Relativamente al sostegno di cui all’ del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) senza ritardo ed entro il 31 marzo 2010, una definizione dei criteri obiettivi utilizzati per determinare i metodi per la concessione del sostegno e le disposizioni adottate per evitare una distorsione del mercato; b) entro il 30 agosto 2010, gli importi totali degli aiuti versati, nonché il numero e il tipo di beneficiari.
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