Art. 1
In vigore dal 15 dic 2009
Gli Stati membri utilizzano gli importi di cui all’allegato per sostenere i produttori di latte gravemente colpiti dalla crisi del settore lattiero-caseario sulla base di criteri obiettivi e in modo non discriminatorio, a condizione che i pagamenti in questione non provochino una distorsione della concorrenza.
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