Art. 2

In vigore dal 15 dic 2009
1.   Le misure di cui all’ del presente regolamento sono considerate misure d’intervento destinate a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005. 2.   I pagamenti connessi al sostegno di cui all’ sono effettuati dagli Stati membri entro il 30 giugno 2010.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2009/1233 — Testo vigente | Portale Normativo