Art. 8
In vigore dal 14 dic 2009
1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
entro il 28 febbraio 2011, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con indicazione «nulla», per i quali sono stati emessi titoli di importazione nel precedente periodo contingentale;
b)
entro il 30 aprile 2011, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con indicazione «nulla», che sono oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi annotati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati emessi.
2. Entro il 30 aprile 2011 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente periodo contingentale di importazione.
3. Le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono effettuate in conformità agli allegati IX, X e XI del presente regolamento e utilizzando le categorie di prodotti riportate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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