Art. 4
In vigore dal 14 dic 2009
1. Tutte le domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti di cui all' sono accompagnate da un certificato di autenticità emesso dalle autorità del paese o territorio doganale esportatore figurante nell'elenco dell'allegato II, in cui si attesta che le merci sono originarie di tale paese o territorio doganale e corrispondono alla definizione fornita, a seconda dei casi, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000, nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con la Croazia, nell'allegato III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nell'allegato II dell'accordo interinale con il Montenegro o nell'allegato II dell'accordo interinale con la Bosnia-Erzegovina.
2. I certificati di autenticità si compongono di un originale e di due copie, da stampare e compilare in una delle lingue ufficiali della Comunità secondo il pertinente modello riportato negli allegati da III a VIII per i paesi o i territori doganali esportatori interessati. Detti certificati possono inoltre essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese o territorio doganale esportatore.
Le autorità competenti dello Stato membro in cui è presentata la domanda di titolo di importazione possono chiedere una traduzione del certificato.
3. L'originale e le copie del certificato di autenticità possono essere scritte a macchina o a mano. In quest'ultimo caso sono compilati in stampatello, utilizzando inchiostro nero.
Il formato del certificato è di 210 x 297 mm. La carta utilizzata ha un peso minimo di 40 g/m2. L'originale è bianco, la prima copia è rosa e la seconda copia gialla.
4. Ogni certificato reca un numero di serie seguito dal nome del paese o territorio doganale emittente.
Le copie recano lo stesso numero di serie e lo stesso nome dell'originale.
5. Il certificato è valido solo se debitamente vistato da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.
6. Il certificato si considera correttamente vistato se indica il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.
Storico versioni
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