Art. 5

In vigore dal 14 dic 2009
1.   Gli organismi emittenti elencati nell'allegato II: a) sono riconosciuti in quanto tali dal paese o dal territorio doganale esportatore interessato; b) si impegnano a verificare le indicazioni contenute nei certificati; c) si impegnano a comunicare alla Commissione, almeno una volta alla settimana, qualsiasi informazione che consenta di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il numero del certificato, l'esportatore, il destinatario, il paese di destinazione, il prodotto (animali vivi/carni), il peso netto e la data della firma. 2.   La Commissione rivede l'elenco contenuto nell'allegato II se non è più soddisfatto il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), se l'organismo emittente non adempie ad uno o più dei suoi obblighi o se è designato un nuovo organismo emittente.
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