Art. 35
Relazione annuale sulla sperimentazione animale
In vigore dal 30 nov 2009
Relazione annuale sulla sperimentazione animale
Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione:
1)
sui progressi realizzati in materia di messa a punto, convalida e legalizzazione di metodi alternativi. La relazione contiene dati precisi sul numero e il tipo di sperimentazioni relative a prodotti cosmetici effettuate sugli animali. Gli Stati membri sono tenuti a raccogliere tali dati, in aggiunta alla raccolta di dati statistici imposta loro dalla direttiva 86/609/CEE. La Commissione assicura in particolare la messa a punto, la convalida e la legalizzazione di metodi alternativi di sperimentazione che non utilizzano animali vivi;
2)
sui progressi compiuti dalla Commissione nel tentativo di far accettare dall'OCSE metodi alternativi convalidati a livello comunitario e di favorire il riconoscimento, da parte dei paesi terzi, dei risultati di test di sicurezza effettuati nella Comunità con metodi alternativi, segnatamente nel quadro degli accordi di cooperazione fra la Comunità e tali paesi;
3)
sul modo in cui le esigenze specifiche delle piccole e medie imprese sono state prese in considerazione.
Storico versioni
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