Art. 34

Autorità competenti, centri antiveleno e organismi analoghi

In vigore dal 30 nov 2009
Autorità competenti, centri antiveleno e organismi analoghi 1.   Gli Stati membri designano le loro autorità nazionali competenti. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estremi delle autorità di cui al paragrafo 1 e dei centri veleni o simili organismi di cui all', paragrafo 6. Le modifiche di tali informazioni vanno altresì comunicate alla Commissione, se del caso. 3.   La Commissione compila e tiene aggiornato un elenco delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 2 e lo rende accessibile al pubblico.
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