Art. 35 · Relazione annuale sulla sperimentazione animale

Art. 35

Relazione annuale sulla sperimentazione animale

In vigore dal 30 nov 2009
Relazione annuale sulla sperimentazione animale Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione: 1) sui progressi realizzati in materia di messa a punto, convalida e legalizzazione di metodi alternativi. La relazione contiene dati precisi sul numero e il tipo di sperimentazioni relative a prodotti cosmetici effettuate sugli animali. Gli Stati membri sono tenuti a raccogliere tali dati, in aggiunta alla raccolta di dati statistici imposta loro dalla direttiva 86/609/CEE. La Commissione assicura in particolare la messa a punto, la convalida e la legalizzazione di metodi alternativi di sperimentazione che non utilizzano animali vivi; 2) sui progressi compiuti dalla Commissione nel tentativo di far accettare dall'OCSE metodi alternativi convalidati a livello comunitario e di favorire il riconoscimento, da parte dei paesi terzi, dei risultati di test di sicurezza effettuati nella Comunità con metodi alternativi, segnatamente nel quadro degli accordi di cooperazione fra la Comunità e tali paesi; 3) sul modo in cui le esigenze specifiche delle piccole e medie imprese sono state prese in considerazione.
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