Art. 5

Frazionamento delle partite

In vigore dal 27 nov 2009
Frazionamento delle partite Le partite non sono frazionate fino al completamento dei controlli ufficiali da parte dell'autorità competente a norma dell'. In caso di successivo frazionamento della partita, una copia dei documenti ufficiali di cui all', paragrafo 2, autenticati dall'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio il frazionamento ha avuto luogo, accompagna ciascuna frazione della partita fino all'immissione in libera pratica.
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