Art. 4
Controlli ufficiali
In vigore dal 27 nov 2009
Controlli ufficiali
1. Le autorità competenti di uno Stato membro controllano che ogni partita di olio di girasole presentata all'importazione sia corredata di un certificato e di una relazione analitica a norma dell', paragrafo 2.
Gli Stati membri prelevano su base aleatoria e analizzano per accertare la presenza di paraffina minerale le partite di olio di girasole presentate all'importazione nella Comunità, per garantire che esse non contengano più di 50 mg/kg di paraffina minerale.
Gli Stati membri informano la Commissione tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi di tutte le partite nelle quali si riscontra la presenza di paraffina minerale in quantità superiore a 50 mg/kg, tenuto conto dell'incertezza di misura.
2. Tutti i controlli ufficiali prima che siano accettate le partite per l'immissione in libera pratica nella Comunità sono effettuati entro 15 giorni lavorativi dal momento in cui la partita è presentata per essere importata e fisicamente disponibile per essere campionata.
Storico versioni
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