Art. 3
Certificazione e notifica preventiva
In vigore dal 27 nov 2009
Certificazione e notifica preventiva
1. L'olio di girasole importato nella Comunità non contiene più 50 mg/kg di paraffina minerale.
2. Ciascuna partita di olio di girasole presentata all'importazione è corredata da un certificato conforme all'allegato, che attesta che il prodotto non contiene più di 50 mg/kg di paraffina minerale e da una relazione sui risultati analitici, redatta da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 per l'analisi dell'olio minerale presente nell'olio di girasole, indicando i risultati del campionamento e dell'analisi della presenza di olio minerale, l'incertezza di misura del risultato analitico, nonché il limite di rilevazione (LOD) e il limite di quantificazione (LOQ) del metodo analitico.
3. Il certificato e l'acclusa relazione analitica sono firmati da un rappresentante autorizzato del ministero della Sanità dell'Ucraina.
4. Ogni partita di olio di girasole è contraddistinta da un codice che va indicato nel certificato sanitario, nella relazione analitica contenente i risultati dell'analisi e del campionamento e nei documenti commerciali che accompagnano la partita.
5. L'analisi di cui al paragrafo 2 deve essere eseguita su un campione, prelevato conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 333/2007 e alla norma internazionale ISO 5555:2003.
6. Almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita, gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o i loro rappresentanti notificano al primo punto d'entrata la data e l'ora previste.
Storico versioni
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