Art. 3

Certificazione e notifica preventiva

In vigore dal 27 nov 2009
Certificazione e notifica preventiva 1.   L'olio di girasole importato nella Comunità non contiene più 50 mg/kg di paraffina minerale. 2.   Ciascuna partita di olio di girasole presentata all'importazione è corredata da un certificato conforme all'allegato, che attesta che il prodotto non contiene più di 50 mg/kg di paraffina minerale e da una relazione sui risultati analitici, redatta da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 per l'analisi dell'olio minerale presente nell'olio di girasole, indicando i risultati del campionamento e dell'analisi della presenza di olio minerale, l'incertezza di misura del risultato analitico, nonché il limite di rilevazione (LOD) e il limite di quantificazione (LOQ) del metodo analitico. 3.   Il certificato e l'acclusa relazione analitica sono firmati da un rappresentante autorizzato del ministero della Sanità dell'Ucraina. 4.   Ogni partita di olio di girasole è contraddistinta da un codice che va indicato nel certificato sanitario, nella relazione analitica contenente i risultati dell'analisi e del campionamento e nei documenti commerciali che accompagnano la partita. 5.   L'analisi di cui al paragrafo 2 deve essere eseguita su un campione, prelevato conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 333/2007 e alla norma internazionale ISO 5555:2003. 6.   Almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita, gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o i loro rappresentanti notificano al primo punto d'entrata la data e l'ora previste.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1151:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo