Art. 47

Trasferimento tramite la riserva nazionale

In vigore dal 29 ott 2009
Trasferimento tramite la riserva nazionale Gli Stati membri che prescrivono che il trasferimento dei diritti debba avere luogo tramite la riserva nazionale applicano disposizioni nazionali analoghe a quelle previste nella presente sezione. Inoltre, in tal caso: a) gli Stati membri possono disporre che la cessione temporanea si effettui tramite la riserva nazionale; b) in caso di trasferimento dei diritti al premio o di cessione temporanea effettuata ai sensi della lettera a), il trasferimento alla riserva acquista efficacia soltanto previa notifica da parte delle competenti autorità dello Stato membro all’agricoltore trasferente e/o cedente, mentre il trasferimento dalla riserva ad un altro agricoltore acquista efficacia soltanto previa notifica a questo agricoltore da parte delle stesse autorità. Le disposizioni nazionali di cui al primo comma devono inoltre garantire che, per la parte dei diritti non contemplata dall’articolo 105, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, lo Stato membro effettui un pagamento di importo equivalente a quello che sarebbe risultato da un trasferimento diretto tra agricoltori, tenendo conto in particolare dell’andamento della produzione nello Stato membro stesso. Tale pagamento è pari a quello richiesto all’agricoltore che riceve diritti equivalenti dalla riserva nazionale.
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Trasferimento tramite la riserva nazionale (Art. 47 Regolamento (UE) 2009/1121) — Testo vigente | Portale Normativo