Art. 49

Comunicazioni

In vigore dal 29 ott 2009
Comunicazioni 1.   Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche della parte dei diritti al premio trasferiti che viene ceduta alla riserva nazionale a norma dell’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché, se del caso, le misure adottate a norma del paragrafo 3 del medesimo articolo. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno: a) il numero di diritti al premio restituiti senza compenso alla riserva nazionale nel corso dell’anno precedente in seguito a trasferimenti di diritti senza trasferimento dell’azienda; b) il numero di diritti al premio inutilizzati di cui all’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, trasferiti alla riserva nazionale nel corso dell’anno precedente; c) il numero di diritti assegnati a norma dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 nel corso dell’anno precedente; d) il numero di diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale assegnati nel corso dell’anno precedente agli agricoltori delle zone svantaggiate.
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