Art. 45
Modifica del massimale individuale
In vigore dal 29 ott 2009
Modifica del massimale individuale
In caso di trasferimento o di cessione temporanea di diritti al premio, gli Stati membri stabiliscono il nuovo massimale individuale e comunicano agli agricoltori interessati, entro 60 giorni dall’ultimo giorno del periodo nel corso del quale è stata presentata la domanda di premio, il numero dei diritti al premio loro spettanti.
Il primo comma non si applica nel caso in cui il trasferimento avviene per via di successione ereditaria, come previsto all’, paragrafo 2, secondo comma.
Storico versioni
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