Art. 44
Trasferimento e cessione temporanea di diritti
In vigore dal 29 ott 2009
Trasferimento e cessione temporanea di diritti
1. Gli Stati membri hanno facoltà di fissare, in funzione delle proprie strutture di produzione, un numero minimo di diritti al premio che possono essere oggetto di trasferimento parziale senza trasferimento dell’azienda. Tale numero minimo non può essere superiore a 10 diritti al premio.
2. Il trasferimento e la cessione temporanea di diritti al premio acquistano efficacia solo dopo la loro comunicazione congiunta alle competenti autorità dello Stato membro da parte dell’agricoltore che trasferisce e/o cede i diritti e dell’agricoltore che li riceve.
Tale comunicazione è effettuata entro il termine stabilito dallo Stato membro e comunque entro la data alla quale scade il periodo per la presentazione della domanda di premio in quello Stato membro, salvo qualora il trasferimento abbia luogo per via di successione ereditaria. In tal caso, l’agricoltore che riceve i diritti deve essere in grado di fornire l’adeguata documentazione legale che comprovi la sua qualità di erede dell’agricoltore defunto.
3. In caso di trasferimento dei diritti senza trasferimento dell’azienda, il numero di diritti trasferiti senza compenso alla riserva nazionale non può comunque essere inferiore all’unità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1121:oj#art-44