Art. 1
Notifica preventiva
In vigore dal 22 ott 2009
Notifica preventiva
In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, i pescherecci che pescano i tipi di prodotti della pesca indicati nell’allegato I del presente regolamento sono soggetti a un termine di notifica preventiva di 4 ore.
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