Art. 3
Procedure e moduli per le dichiarazioni preventive di sbarco e di trasbordo
In vigore dal 22 ott 2009
Procedure e moduli per le dichiarazioni preventive di sbarco e di trasbordo
1. Il modulo per la dichiarazione preventiva di sbarco di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, figura nell’allegato IIIA del presente regolamento.
2. Il modulo per la dichiarazione preventiva di trasbordo di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, figura nell’allegato IIIB del presente regolamento.
3. Un peschereccio di un paese terzo può presentare la dichiarazione preventiva di sbarco o di trasbordo in formato elettronico se lo Stato membro di cui intende utilizzare i porti di sbarco designati e le infrastrutture di trasbordo e lo Stato di bandiera del peschereccio hanno convenuto di procedere allo scambio elettronico dei dati.
4. Salvo se diversamente concordato ai sensi del paragrafo 3, i pescherecci di paesi terzi possono presentare la dichiarazione preventiva di sbarco o di trasbordo:
a)
nella lingua ufficiale dello Stato membro di sbarco o trasbordo; oppure
b)
in inglese, previo consenso dello Stato membro di sbarco o trasbordo.
5. La dichiarazione preventiva di sbarco o di trasbordo è presentata almeno 4 ore prima dell’ora prevista di sbarco o trasbordo.
Storico versioni
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