Art. 3

Procedure e moduli per le dichiarazioni preventive di sbarco e di trasbordo

In vigore dal 22 ott 2009
Procedure e moduli per le dichiarazioni preventive di sbarco e di trasbordo 1.   Il modulo per la dichiarazione preventiva di sbarco di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, figura nell’allegato IIIA del presente regolamento. 2.   Il modulo per la dichiarazione preventiva di trasbordo di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, figura nell’allegato IIIB del presente regolamento. 3.   Un peschereccio di un paese terzo può presentare la dichiarazione preventiva di sbarco o di trasbordo in formato elettronico se lo Stato membro di cui intende utilizzare i porti di sbarco designati e le infrastrutture di trasbordo e lo Stato di bandiera del peschereccio hanno convenuto di procedere allo scambio elettronico dei dati. 4.   Salvo se diversamente concordato ai sensi del paragrafo 3, i pescherecci di paesi terzi possono presentare la dichiarazione preventiva di sbarco o di trasbordo: a) nella lingua ufficiale dello Stato membro di sbarco o trasbordo; oppure b) in inglese, previo consenso dello Stato membro di sbarco o trasbordo. 5.   La dichiarazione preventiva di sbarco o di trasbordo è presentata almeno 4 ore prima dell’ora prevista di sbarco o trasbordo.
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Procedure e moduli per le dichiarazioni preventive di sbarco e di trasbordo (Art. 3 Regolamento (UE) 2009/1010) — Testo vigente | Portale Normativo