Art. 10

Accesso al fascicolo sintetico

In vigore dal 21 ott 2009
Accesso al fascicolo sintetico L’Autorità provvede senza indugio a mettere a disposizione del pubblico il fascicolo sintetico di cui all’, paragrafo 1, escluse le informazioni in relazione alle quali sia stata presentata una richiesta motivata di trattamento riservato ai sensi dell’, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla loro divulgazione.
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