Art. 28

Relazioni

In vigore dal 21 ott 2009
Relazioni 1.   Ogni due anni gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di autorizzazioni per servizi regolari rilasciate nel corso dell’anno precedente e il numero totale delle autorizzazioni per servizi regolari in corso di validità al termine di tale periodo di riferimento. Tali informazioni sono fornite separatamente per ognuno dei paesi di destinazione del servizio regolare. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione i dati relativi ai trasporti di cabotaggio, in forma di servizi regolari specializzati e occasionali, effettuati durante il periodo di riferimento in questione dai vettori residenti. 2.   Ogni due anni le autorità competenti dello Stato membro ospitante trasmettono alla Commissione un prospetto statistico relativo al numero di autorizzazioni di trasporti di cabotaggio eseguiti in forma di servizi regolari di cui all’, lettera c). 3.   La Commissione stabilisce la forma in cui deve essere redatto il prospetto utilizzato per la comunicazione delle statistiche di cui al paragrafo 2. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2. 4.   Non oltre il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di vettori titolari di una licenza comunitaria al 31 dicembre dell’anno precedente e il numero di copie certificate conformi corrispondenti al numero di veicoli in circolazione a tale data.
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