Art. 29
Modifica del regolamento (CE) n. 561/2006
In vigore dal 21 ott 2009
Modifica del regolamento (CE) n. 561/2006
All’ del regolamento (CE) n. 561/2006 è inserito il paragrafo seguente:
6 bis.
«In deroga alle disposizioni del paragrafo 6, il conducente che effettua un singolo servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri, quale definito nel regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus (*1), può rinviare il suo periodo di riposo settimanale di dodici periodi di 24 ore consecutivi al massimo a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare, a condizione che:
a)
il servizio abbia una durata di almeno 24 ore consecutive in uno Stato membro o in un paese terzo a cui si applica il presente regolamento diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio;
b)
dopo il ricorso alla deroga il conducente usufruisca di:
i)
due regolari periodi di riposo settimanale; oppure
ii)
un periodo regolare di riposo settimanale ed un periodo ridotto di riposo settimanale di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un equivalente periodo di riposo ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga;
c)
dopo il 1o gennaio 2014, il veicolo sia munito di un apparecchio di controllo conformemente ai requisiti dell’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85; nonché
d)
dopo il 1o gennaio 2014, in caso di guida tra le 22:00 e le 6:00, vi siano più conducenti a bordo del veicolo oppure il periodo di guida di cui all’ sia ridotto a tre ore.
La Commissione sorveglia con attenzione il ricorso a detta deroga al fine di garantire che siano rispettate condizioni molto rigorose di sicurezza stradale, in particolare controllando che il tempo di guida complessivamente accumulato durante il periodo coperto dalla deroga non sia eccessivo. Entro il 4 dicembre 2012, la Commissione elabora una relazione in cui valuta le conseguenze della deroga per quanto riguarda la sicurezza stradale e gli aspetti sociali. Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione propone le relative modifiche al presente regolamento.
(*1)
GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88.»
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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