Art. 24

Iscrizione nei registri elettronici nazionali

In vigore dal 21 ott 2009
Iscrizione nei registri elettronici nazionali Gli Stati membri provvedono affinché le infrazioni gravi della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada imputabili a vettori stabiliti nel loro territorio che hanno dato luogo a una sanzione da parte di uno Stato membro, così come il ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria o della relativa copia certificata conforme, siano iscritti nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada. Le annotazioni del registro che riguardano il ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria sono conservate nella banca dati per almeno due anni a decorrere dalla scadenza del periodo di ritiro in caso di ritiro temporaneo o dalla data di ritiro, in caso di ritiro permanente.
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