Art. 25
Accordi tra Stati membri
In vigore dal 21 ott 2009
Accordi tra Stati membri
1. Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali o multilaterali al fine di liberalizzare maggiormente i servizi contemplati dal presente regolamento, soprattutto per quanto riguarda il regime delle autorizzazioni e la semplificazione dei documenti di controllo o la dispensa dal produrli, in particolare nelle regioni frontaliere.
2. Gli Stati membri informano la Commissione di tutti gli accordi conclusi ai sensi del paragrafo 1.
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