Art. 25

Accordi tra Stati membri

In vigore dal 21 ott 2009
Accordi tra Stati membri 1.   Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali o multilaterali al fine di liberalizzare maggiormente i servizi contemplati dal presente regolamento, soprattutto per quanto riguarda il regime delle autorizzazioni e la semplificazione dei documenti di controllo o la dispensa dal produrli, in particolare nelle regioni frontaliere. 2.   Gli Stati membri informano la Commissione di tutti gli accordi conclusi ai sensi del paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1073:oj#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Accordi tra Stati membri (Art. 25 Regolamento (UE) 2009/1073) — Testo vigente | Portale Normativo