Art. 4

Verifica alternativa della conformità

In vigore dal 21 ott 2009
Il regolamento (CE) n. 552/2004 è così modificato: 1) è inserito il seguente articolo: «Articolo 6 bis Verifica alternativa della conformità Un certificato rilasciato conformemente al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (*4), quando si applica a costituenti o sistemi, è considerato, ai fini degli del presente regolamento, una dichiarazione CE di conformità o idoneità all’uso, oppure una dichiarazione CE di verifica, se contiene la dimostrazione della conformità ai requisiti essenziali del presente regolamento e alle norme di attuazione pertinenti per l’interoperabilità. (*4)   GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.»;" 2) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Revisione degli allegati Le misure, intese a modificare elementi non essenziali degli allegati per tenere conto del progresso tecnico o operativo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4, del regolamento quadro.»; 3) all’articolo 10 è inserito il seguente paragrafo: «2 bis.   Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri possono dichiarare sistemi e componenti dell’EATMN conformi ai requisiti essenziali ed esenti dalle disposizioni degli .» 4) l’allegato II è così modificato: a) nella parte A, il primo comma del punto 2 è sostituito dal seguente: «La EATMN, i suoi sistemi e i loro componenti supportano su base coordinata nuovi concetti di operatività concordati e validati che migliorano la qualità, la sostenibilità e l’efficienza dei servizi di navigazione aerea, in particolare sotto il profilo della sicurezza e delle capacità.»; b) la parte B è così modificata: i) il primo comma del punto 3.1.2 è sostituito dal seguente: «I sistemi di trattamento dei dati di volo permettono l’attuazione progressiva di concetti di operatività avanzati, concordati e validati per tutte le fasi di volo, in particolare come previsto nel piano generale ATM.»; ii) il punto 3.2.2 è sostituito dal seguente: «3.2.2. Supporto a nuovi concetti di operatività I sistemi di trattamento dei dati di sorveglianza facilitano la progressiva disponibilità di nuove fonti di informazioni di sorveglianza in maniera da migliorare la qualità generale del servizio, in particolare come previsto nel piano generale ATM.»; iii) il punto 4.2 è sostituito dal seguente: «4.2. Supporto a nuovi concetti di operatività I sistemi di comunicazione supportano l’attuazione di concetti di operatività avanzati, concordati e validati per tutte le fasi di volo, in particolare come previsto nel piano generale ATM.»
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Verifica alternativa della conformità (Art. 4 Regolamento (UE) 2009/1070) — Testo vigente | Portale Normativo