Art. 3
Regione di informazione di volo europea nello spazio aereo superiore (EUIR)
In vigore dal 21 ott 2009
Il regolamento (CE) n. 551/2004 è modificato come segue:
1)
l’ è soppresso;
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Regione di informazione di volo europea nello spazio aereo superiore (EUIR)
1. La Comunità e i suoi Stati membri si prefiggono l’istituzione e il riconoscimento da parte dell’ICAO di un’unica EUIR. A tal fine, in ordine alle questioni che rientrano nelle competenze della Comunità, la Commissione presenta una raccomandazione al Consiglio, a norma dell’articolo 300 del trattato, entro il 4 dicembre 2011.
2. L’EUIR è concepita in modo da abbracciare lo spazio aereo di competenza degli Stati membri a norma dell’, paragrafo 3, e può altresì includere lo spazio aereo di paesi terzi europei.
3. L’istituzione dell’EUIR lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri per quanto riguarda la designazione dei fornitori di servizi di traffico aereo per lo spazio aereo di loro responsabilità a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulla fornitura di servizi.
4. Gli Stati membri restano responsabili nei confronti dell’ICAO entro i limiti geografici delle regioni superiori di informazione di volo e delle regioni di informazione di volo che sono state affidate loro dall’ICAO alla data di entrata in vigore del presente regolamento.»;
3)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 3 bis
Informazioni aeronautiche elettroniche
1. Fatta salva la pubblicazione da parte degli Stati membri di informazioni aeronautiche e coerentemente con tale pubblicazione, la Commissione, in cooperazione con Eurocontrol, assicura la disponibilità di informazioni aeronautiche in formato elettronico di elevata qualità, presentate in modo armonizzato e rispondenti alle esigenze di tutti gli utilizzatori pertinenti in termini di qualità e tempestività.
2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione:
a)
garantisce l’elaborazione di un’infrastruttura di informazioni aeronautiche a livello comunitario, sotto forma di un portale elettronico di informazioni integrate liberamente accessibile alle parti interessate. Tale infrastruttura integra l’accesso e la fornitura di dati necessari che comprendono, tra l’altro, le informazioni aeronautiche, le informazioni dell’ufficio di pista dei servizi della circolazione aerea (ARO), le informazioni meteorologiche e le informazioni sulla gestione del flusso di traffico aereo;
b)
sostiene l’ammodernamento e l’armonizzazione della fornitura di informazioni aeronautiche nel senso più ampio, in stretta cooperazione con Eurocontrol e con l’ICAO.
3. La Commissione adotta norme di attuazione del presente articolo secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3, del regolamento quadro.»;
4)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Regole dell’aria e classificazione dello spazio aereo
La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3, del regolamento quadro, le norme di attuazione per:
a)
adottare le disposizioni appropriate sulle regole dell’aria in base agli standard ICAO e alle pratiche consigliate;
b)
armonizzare l’applicazione della classificazione ICAO dello spazio aereo, con gli opportuni adattamenti, per garantire la fornitura senza soluzione di continuità di servizi di traffico aereo sicuri ed efficienti all’interno del cielo unico europeo.»;
5)
l’ è soppresso;
6)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Gestione e progettazione della rete
1. Le funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) permettono l’uso ottimale dello spazio aereo e assicurano che gli utenti dello spazio aereo possano operare sulle traiettorie preferite, garantendo al tempo stesso il massimo accesso allo spazio aereo e ai servizi di navigazione aerea. Tali funzioni della rete sono finalizzate a sostenere iniziative a livello nazionale e a livello dei blocchi funzionali di spazio aereo e sono svolte in modo tale da non pregiudicare la separazione delle mansioni normative da quelle operative.
2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1 e fatte salve le competenze degli Stati membri in materia di rotte nazionali e strutture dello spazio aereo, la Commissione provvede affinché siano garantite le seguenti funzioni:
a)
progettazione della rete europea delle rotte;
b)
coordinamento delle limitate risorse nelle bande di frequenza aeronautiche utilizzate dal traffico aereo generale, in particolare delle frequenze radio, nonché coordinamento dei codici dei transponder radar.
Le funzioni di cui al primo comma non implicano l’adozione di misure vincolanti di portata generale o l’esercizio di un potere discrezionale. Esse tengono conto delle proposte formulate a livello nazionale e a livello dei blocchi funzionali di spazio aereo. Esse sono eseguite in coordinamento con le autorità militari secondo procedure concordate in materia di uso flessibile dello spazio aereo.
La Commissione ha la facoltà, previa consultazione del comitato per il cielo unico e conformemente alle norme di attuazione di cui al paragrafo 4, di affidare a Eurocontrol, o ad altro organo imparziale e competente, i compiti richiesti per l’esecuzione delle funzioni di cui al primo comma. Tali compiti sono eseguiti in modo imparziale ed efficiente sotto il profilo dei costi ed effettuati per conto degli Stati membri e delle parti interessate. Essi sono sottoposti ad un sistema di governo appropriato che riconosce le responsabilità separate per la prestazione di servizi e la regolamentazione, tenuto conto delle esigenze dell’intera rete ATM e con la piena partecipazione degli utenti dello spazio aereo e dei prestatori di servizi di navigazione aerea.
3. La Commissione può aggiungere ulteriori funzioni a quelle di cui paragrafo 2, previa opportuna consultazione delle imprese interessate. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4, del regolamento quadro.
4. Le norme di attuazione delle misure di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle enunciate ai paragrafi da 6 a 9, sono adottate secondo la procedure di regolamentazione di cui all’, paragrafo 4, del regolamento quadro. Tali norme di attuazione riguardano in particolare:
a)
il coordinamento e l’armonizzazione dei processi e delle procedure atti a migliorare l’efficienza della gestione delle frequenze aeronautiche, compresa l’elaborazione di principi e criteri;
b)
la funzione centrale per coordinare l’individuazione tempestiva e la risoluzione dei fabbisogni di frequenza nell’ambito delle bande assegnate al traffico aereo generale europeo a sostegno della concezione e gestione della rete del trasporto aereo europeo;
c)
le funzioni di rete supplementari come definite nel piano generale ATM;
d)
le modalità dettagliate per un processo decisionale improntato alla cooperazione tra gli Stati membri, i fornitori di servizi di navigazione aerea e la funzione di gestione della rete per i compiti di cui al paragrafo 2;
e)
le modalità di consultazione delle parti interessate nell’ambito del processo decisionale tanto a livello nazionale quanto a livello europeo; nonché
f)
nell’ambito dello spettro radio assegnato al traffico aereo generale dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni, una divisione dei compiti e delle competenze tra la funzione di gestione della rete e i gestori nazionali delle frequenze, garantendo che la funzione di gestione delle frequenze nazionali continui ad effettuare tali assegnazioni di frequenza che non hanno un impatto sulla rete. Per quei casi che hanno un impatto sulla rete, i gestori nazionali delle frequenze collaborano con i responsabili della funzione di gestione della rete ai fini dell’ottimizzazione dell’uso delle frequenze.
5. Aspetti della configurazione dello spazio aereo diversi rispetto a quelli di cui al paragrafo 2 sono affrontati al livello nazionale o al livello dei blocchi funzionali di spazio aereo. Questo processo di configurazione tiene conto della crescita e della complessità del traffico, dei blocchi nazionali o funzionali di spazio aereo e prevede la piena consultazione degli utenti dello spazio aereo interessati o dei gruppi interessati che rappresentano gli utenti dello spazio aereo e le autorità militari, a seconda dei casi.
6. Gli Stati membri affidano a Eurocontrol, o ad altro organismo competente ed imparziale, la gestione del flusso di traffico aereo subordinatamente a idonee disposizioni in materia di vigilanza.
7. Le norme di attuazione per la gestione del flusso di traffico aereo, tra cui i necessari dispositivi di sorveglianza, sono definite a norma della procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, del regolamento quadro e adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3, del regolamento quadro, al fine di ottimizzare la capacità disponibile nell’uso dello spazio aereo e migliorare i processi di gestione del flusso di traffico aereo. Tali norme sono improntate alla trasparenza e all’efficacia e garantiscono che la capacità sia fornita maniera flessibile e tempestiva, coerentemente con le raccomandazioni del piano di navigazione aerea regionale dell’ICAO, regione europea.
8. Le norme di attuazione per la gestione dei flussi di traffico aereo sono alla base delle decisioni operative di fornitori di servizi di navigazione aerea, operatori aeroportuali e utenti dello spazio aereo e riguardano i seguenti settori:
a)
pianificazione del volo;
b)
uso della capacità disponibile dello spazio aereo durante tutte le fasi del volo, compresa l’assegnazione delle bande orarie; nonché
c)
uso delle rotte da parte del traffico aereo generale, comprendente:
—
la realizzazione di un’unica pubblicazione per l’orientamento delle rotte e del traffico,
—
opzioni per deviare il traffico aereo generale da zone congestionate,
—
regole di priorità nell’accesso allo spazio aereo per il traffico aereo generale, particolarmente durante periodi di congestione e crisi.
9. In sede di definizione e adozione delle norme di attuazione, la Commissione tiene conto, se del caso e senza pregiudicare la sicurezza, della coerenza tra i piani di volo e le bande orarie presso gli aeroporti e del necessario coordinamento con le regioni adiacenti.»;
7)
l’articolo 9 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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